Nota sui controlli Agenzia delle Entrate verso Colf e Badanti tratta da “La lente sul fisco” e inviata alla nostra redazione dal dott. commercialista Federico Distefano.
L’Agenzia delle Entrate si è attivata per avviare dei controlli sui versamenti d’imposta effettuati in relazione al personale domestico, quali colf e badanti. Secondo quanto previsto dal DL n. 78/2010, infatti, l’Agenzia delle Entrate può procedere alla verifica dei soggetti che risultano percettori di redditi e che non hanno effettuato alcuna dichiarazione dei redditi nel periodo d’imposta di competenza.
Sembra che tali controlli saranno effettuati sulla base dell’incrocio dei dati INPS riguardanti i contributi versati dal datore di lavoro e le dichiarazioni fiscali effettuate dai lavoratori. L’Agenzia delle Entrate, quindi, verificherà la congruenza degli importi assoggettati a tassazione e soggetti a contribuzione.
I dati raccolti dalla direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate presto verranno comunicati alle direzioni regionali che provvederanno a loro volta a fornire i dati alle direzioni provinciali competenti per territorio. L’Agenzia delle Entrate provvederà ad effettuare controlli dando la precedenza (per motivi collegati all’efficacia dell’attività di accertamento) ai soggetti che presentano una contribuzione superiore al minimo previsto dal CCNL lavoro domestico.
A breve colf e badanti potranno essere raggiunte da una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che invita alla compilazione di un questionario qualora siano riscontrate delle incongruenze tra i versamenti contributivi effettuati dai datori di lavoro e i versamenti a titolo di imposta sui redditi effettuati dai lavoratori.
L’obbiettivo di tali controlli è limitare il fenomeno della micro-evasione tra i lavoratori domestici: al fine di rafforzare l’obbligo di auto-dichiarazione dei redditi sono stati effettuati dei controlli e sono state individuate da parte della direzione centrale accertamento dell’Agenzia delle Entrate alcune posizioni fiscali-contributive incongruenti. Tali contribuenti, al termine della fase di analisi e matching informatico reso possibile attraverso l’incrocio dei dati con l’INPS, saranno sottoposti a controlli e verifiche.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 28 comma 1 del DL n. 78/2010, al fine di contrastare l’inadempimento dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell’INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute.
Al fine di incrementare l’efficacia di tali controlli, sempre ai sensi dell’articolo 28, “le attività di controllo vengono effettuate attraverso modalità automatizzate e sono incrementate e rese più efficaci attribuendone la effettuazione ad apposite articolazioni dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale”.
Come abbiamo accennato in premessa, alla luce di tali disposizioni l’Agenzia delle Entrate recentemente ha avviato alcuni controlli in relazione alle posizioni fiscali ricoperte da alcuni collaboratori domestici. Nel dettaglio, il fisco intende recuperare a tassazione quei soggetti che non hanno effettuato alcuna dichiarazione dei redditi nonostante il datore di lavoro abbia provveduto al versamento dei contributi all’INPS.
Oggetto del controllo, per ora, sono le posizioni fiscali riguardanti il periodo d’imposta 2007, anche se è prevedibile la prosecuzione di tale attività di controllo anche per gli anni successivi.
Le disposizioni relative alle dichiarazioni fiscali dei lavoratori domestici
A differenza che nei normali rapporti di lavoro dipendente, per colf e badanti i datori di lavoro non fungono da sostituto d’imposta. Pertanto, non sono tenuti a effettuare le ritenute sulla retribuzione corrisposta, ma solo il versamento dei contributi previdenziali.
È il lavoratore stesso che deve provvedere alla compliance fiscale: i compensi devono essere dichiarati e tassati utilizzando il quadro RC del modello Unico PF, salvo nei casi in cui il collaboratore percepisce un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui (al netto della deduzione spettante per l’abitazione principale).
VERSAMENTI CONTRIBUTIVI E FISCALI | |
Tipologia di adempimento | Competenza |
Versamenti contributivi |
L’adempimento è a carico del datore di lavoro, il quale deve effettuare tali versamenti a favore del lavoratore domestico. |
Versamenti fiscali |
Nel caso in cui i redditi al netto della deduzione per l’abitazione principale superino nel periodo d’imposta in esame gli 8.000 euro, il lavoratore è tenuto a presentare il modello Unico compilando il quadro RC. |
Le modalità di verifica
La prima fase del matching informatico ha riguardato il periodo d’imposta 2007. Attraverso l’incrocio tra i dati relativi ai rapporti di lavoro domestico trasmessi telematicamente dall’Inps, le dichiarazioni dei redditi presentate (modello Unico o 730) ed eventualmente i modelli 770 (da cui risultino altri compensi erogati al soggetto) presenti nel «cervellone» del Fisco, l’Agenzia ha ricostruito l’elenco delle posizioni potenzialmente non in regola con l’erario. Elenchi che, a breve, dovrebbero essere trasmessi alle direzioni regionali e da lì a quelle provinciali competenti per territorio in relazione al domicilio dei soggetti per verificare le singole situazioni.
Dall’incrocio dei dati telematici i funzionari delle Entrate sono, infatti, in grado di ricostruire, per ciascun soggetto censito nel database contributivo dell’Inps:
– la tipologia di contratto;
– le ore annue per le quali sono stati versati i contributi dal datore di lavoro;
– la retribuzione oraria e quella complessiva.
Attraverso un rapido confronto con l’importo dei redditi percepiti indicati nel quadro RC di Unico PF (o nel quadro C del modello 730) dell’anno di riferimento, l’Agenzia ha la possibilità di portare velocemente alla luce le anomalie. Nel sottoporre a controllo i singoli contribuenti, gli uffici potranno avvalersi anche dei questionari previsti dall’articolo 32, comma 1, numero 4) del DPR n. 600/1973.
I controlli del fisco: avvio e criteri di selezione
L’avvio dei controlli è imminente e una prima mappatura dei risultati – in particolar modo con riguardo al rapporto tra soggetti controllati/accertati e al numero di rettifiche definite – dovrebbe avvenire nel mese di giugno 2012.
Ora che lo screening è stato completato, l’Agenzia delle entrate, sempre supportata dall’Inps, potrà agire con maggiore precisione e selettività anche relativamente alla grandezza degli importi potenzialmente recuperabili.
Alla luce dei criteri di efficacia che deve contraddistinguere l’attività di accertamento – e in generale l’attività amministrativa – è lecito pensare che i controlli si concentreranno sui soggetti che presentano una paga oraria superiore ai minimi previsti dal Ccnl Lavoro domestico o, in ogni caso, le situazioni di incongruenza che garantiscono un maggiore apporto di risorse per le casse dello Stato.
Altri controlli: le verifiche dell’INPS sulla contribuzione dei datori di lavoro
L’INPS ha annunciato che fino al prossimo giugno 2012 l’Istituto invierà una lettera relativa ai periodi di mancata contribuzione per cui non sono state effettuate le apposite segnalazioni, ad esempio, di cessazione del rapporto secondo i canali telematici istituiti dall’INPS. Il messaggio preciserà che qualora i datori di lavoro domestici non provvedano a rispondere a tale lettera entro 30 giorni dal ricevimento, l’INPS considererà i periodi in cui è stata interrotta la contribuzione come di mancata contribuzione: qualora siano intervenute interruzioni di rapporto di lavoro oppure altre circostanze giustificatrici della mancata contribuzione (maternità permessi non retribuiti, malattia), è necessario rispondere al richiamo dell’INPS.
ATTENZIONE: il messaggio n. 21.381/2011 limita l’invio delle lettere solamente ad alcune tipologie di rapporti. Secondo quanto annunciato dall’INPS, l’invio della comunicazione riguarda:
rapporti di lavoro attivi con inizio entro il 31/12/2009. Riguardo a tali rapporti l’Istituto ha già provveduto ad acquisire in via automatica cessazioni comunicate esclusivamente sul bollettino di c/c e, nei limiti del possibile, ha verificato eventuali decessi del datore di lavoro;
il periodo contributivo preso in esame è dal IV trimestre 2006.
Tali soggetti, fino al prossimo mese di giugno, potranno ricevere una lettera dell’INPS con cui viene richiesta la regolarizzazione della posizione contributiva qualora:
- il datore di lavoro domestico, pur avendo sempre regolarmente versato i contributi dovuti, da un determinato periodo non ha più effettuato alcun pagamento;
- il datore di lavoro domestico ha provveduto con discontinuità a versare i contributi prima di cessare definitivamente.